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S T A T U T O
"GOCCE NELL'OCEANO ONLUS"
(10 Maggio 2006)
revisione (02 marzo 2007)
Articolo 1
E’ costituita l’associazione “GOCCE
NELL’OCEANO ONLUS”
Articolo 2
L’associazione ha sede legale in
Napoli alla Via Virginia Woolf, 10. La sua durata è a tempo
indeterminato. Potranno essere istituite sedi secondarie.
Articolo 3
L’associazione non ha fini di lucro.
L’associazione è luogo di riunione
dei soci e ed ha lo scopo la promozione di attività culturali in
Italia ed all’Estero, in particolare in tutti i paesi del Continente
Europeo e quello Africano, favorendo lo sviluppo tra i Soci e tra i
cittadini in genere di iniziative destinate allo studio e alla
conoscenza della formazione religiosa, culturale, sociale dei due
continenti, tramite l’utilizzo di tutti i mezzi di informazione
possibile, essa intende perseguire esclusivamente finalità di
solidarietà sociale, di assistenza sociale e socio-sanitarie e
beneficenza. Scopo dell’associazione è di soccorrere con i mezzi
ritenuti più idonei le popolazioni che, in qualunque parte del
mondo, sono vittime della fame e del sottosviluppo o comunque
bisognose di aiuti economici, morali e sociali (umanitari).
L’associazione oltre ad operare in
proprio, è disponibile alla cooperazione con altre Istituzioni o
gruppi, inspirati agli stessi principi che animano l’Associazione
stessa, per portare a compimento progetti concreti. Come strumenti
operativi l’Associazione utilizzerà tutto ciò che è utile allo
scopo:
-
Organizzazione di raccolte di
generi di prima necessità oppure di denaro;
-
Formazione di persone per
collaborare nel Terzo Mondo;
-
Invio di persone volontarie “in
loco”per organizzare e seguire la distribuzione o la messa in
opera concreta di quanto raccolto, o per una più stabile
presenza di servizio;
-
Sostegno alle iniziative
economiche intraprese nel territorio dei paesi poveri, anche
mediante l’invio di denaro o di beni strumentali, al fine di
fornire e costruire impianti, strutture e quant’altro consenta
l’avvio e il consolidamento di processi autonomi di sviluppo
economico in tali paesi;
-
Utilizzazione dei mezzi di
comunicazione di massa e quant’altro utile per sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema della fame e del sottosviluppo;
-
Esercizio di attività commerciali
i cui ricavi saranno destinati esclusivamente ed
obbligatoriamente al perseguimento di fini di solidarietà
-
Organizzare gruppi di lavoro a
livello scientifico su problemi, economici, religiosi, educativi
e culturali in genere.
-
Provvedere all’acquisto e alla
distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche
audiovisivi materiale vario di interesse culturale a beneficio
dei soci e di tutti gli interessati
-
Svolgere manifestazioni,
convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo
per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi
sociali
-
Sollecitare lo svolgimento della
vita associativa a favorire lo scambio di idee, esperienze e
conoscenze dei soci.
E’espressamente vietato svolgere
attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del comma 1
dell’art.10 D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad
essa direttamente connesse.
L'associazione ha l'obbligo di
impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse, come previsto dal comma 1 lettera e) del D.lgs. 460/1997
Articolo 4
L’associazione assume la figura
dell’associazione non riconosciuta, a norma degli artt.36 e segg.
del codice civile.
L’associazione farà uso nelle
comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo
che tenderà ad adottare, nella propria denominazione della locuzione
“Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo
“ONLUS” come previsto dal comma 1 lettera i) del D.lgs. 460/1997
Articolo 5
Il fondo comune dell’associazione è
costituito:
| a) |
Dai beni mobili e immobili che
diverranno proprietà dell’associazione |
| b) |
Dalle entrate istituzionali,
costituite dalle quote associative, contributi e liberalità,
nonché dei beni acquistati con esse: |
| c) |
Da eventuali erogazioni,
donazioni, lasciti e sussidi |
| d) |
Dai corrispettivi non
eccedenti i costi di diretta imputazione, corrisposti per
prestazioni di servizi o cessioni di beni non rientranti
nell’art. 2195 c.c. rese in conformità alle finalità
istituzionali dell’associazione senza specifica organizzazione: |
| e) |
Dai corrispettivi specifici
corrisposti per cessioni di beni e prestazioni di servizi
diverse da quelle indicate nel comma 4 dell’art. 148 del D.P.R.
917/86 effettuate in diretta attuazione degli scopi
istituzionali nei confronti dei soci, nonché per cessioni anche
a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai soci; |
| f) |
Da eventuali fondi di riserva
costituiti con le eccedenze di bilancio |
Articolo 6
I soci si dividono in:
-
Fondatori
-
Ordinari
-
Onorari
-
Sono soci Fondatori coloro che
hanno costituito l’associazione
-
Sono soci ordinari coloro la cui
domanda di ammissione sia stata accettata dagli organi sociali e
che siano in regola con il pagamento della quota associativa
-
Sono soci onorari coloro
(persone, enti o società, pubblici o privati) che, con
particolari elargizioni, contributi o donazioni diano impulsi
alle attività volte a perseguire gli scopi sociali.
Articolo 7
I soci hanno il:
| 1) |
Dovere di versare la quota
associativa |
| 2) |
Dovere di rispettare lo
statuto il regolamento e le altre delibere sociali |
| 3) |
Dovere di partecipare
attivamente alla vita dell’associazione |
| 4) |
Dovere di garantire l’unità
operativa dell’associazione e di astenersi dal compiere ogni
azione che possa essere di nocumento, |
| 5) |
Dovere di tenere nei confronti
degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto
della dignità e della personalità di ciascuno, |
| 6) |
Dovere di rispettare le norme
di convivenza democratica |
Articolo 8
La qualità di socio si perde per
recesso o per esclusione.
Il recesso del socio si verifica
automaticamente all’inizio dell’anno sociale nel caso di mancata
corresponsione, entro il 31 gennaio, della quota associativa
stabilita, ovvero per dichiarazione esplicita comunicata per
iscritto al consiglio direttivo.
L’esclusione del socio, su proposta
del Presidente può essere approvata dal consiglio direttivo per
gravi motivi tra i quali rientra il comportamento non conforme ai
doveri di cui all’art.8
Articolo 9
Sono organi dell’associazione
-
L’assemblea dei soci
-
Il consiglio direttivo
Articolo 10
L’assemblea è costituita da tutti i
soci. Ciascun socio dispone di un singolo voto, qualunque sia la
somma versata a titolo di quota associativa.
L’assemblea dei soci si riunisce ogni
volta che il consiglio lo ritiene necessario, nonché quando lo
richiede almeno i due quinti dei soci; l’assemblea è convocata di
diritto entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto
economico-finanziario; la convocazione dei soci avverrà mediante
affissione nella sede legale almeno 8 giorni prima della data
stabilita per l’adunanza.
Tutti i soci e partecipanti maggiori
di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione cosi come previsto dal comma 1 lettera
h) del D.lgs. 460/1997.
All’assemblea generale partecipano i
soci maggiorenni di tutte le categorie con parità di voto.
Le delibere sono prese dai presenti
per approvare il programma sociale per l’anno successivo, per
approvare le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell’associazione.
La stesura del programma di attività
sociale dell’anno successivo. L’assemblea nomina i membri
del consiglio direttivo.
Il lavori dell’assemblea sono
presieduti dal presidente e dal segretario del consiglio direttivo.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno
l’assemblea stabilisce la misura della quota associativa per l’anno
in corso.
I soci sono liberi di versare
contributi in misura superiore a quella stabilita dall’assemblea,
senza che ad essi possano essere riconosciuti maggiori diritti o
prerogative all’interno dell’associazione; inoltre i contributi o le
quote associative non possono essere trasferite ad eccezione di caso
morte.
Articolo 11
Salvo quanto diversamente previsto
dallo statuto, l’assemblea dei soci è regolarmente costituita in
prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, e in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o
rappresentati. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo
quanto diversamente previsto nello statuto.
Le deliberazioni di scioglimento e
quelle relative alla devoluzione del patrimonio residuo
dell’associazione, devono essere rese con il voto favorevole di tre
quarti dei soci.
Articolo 12
Il consiglio direttivo si compone di
un minimo di tre ad un massimo di sette membri.
Del consiglio direttivo fanno parte:
il Presidente, il Vicepresidente ed
il Segretario-Tesoriere, i Consiglieri dell’associazione.
I membri del consiglio durano in
carica per tre anni e sono rieleggibili.
La rappresentanza legale ed in
giudizio dell’associazione spetta al Presidente del consiglio
direttivo.
Qualora si renda necessario procedere
alla sostituzione di un membro del consiglio direttivo, la nomina
spetta all’assemblea dei soci su proposta dello stesso consiglio
direttivo.
Il consiglio direttivo è convocato
dal Presidente e/o dal vicepresidente ogni volta che ne faccia
richiesta uno dei suoi componenti.
Il consiglio direttivo: promuove,
organizza, verifica e controlla le iniziative e le manifestazioni
che, nell’attuazione delle linee programmatiche decise
dall’assemblea dei soci fondatori rientrano fra gli scopi
istituzionali.
Il consiglio direttivo, inoltre,
convoca le assemblee.
Il consiglio direttivo entro il 30
aprile di ciascun anno, ha l’obbligo di redigere e per l’assemblea
dei soci di approvare un rendiconto economico/finanziario relativo
all’anno solare precedente, decide sulle domande di ammissione e,
consultata l’assemblea dei soci.
Articolo 13
Le modifiche al presente statuto sono
deliberate dall’assemblea dei soci in assemblee straordinarie
appositamente convocate.
Articolo 14
Durante la sua vita l’associazione
non può in ogni caso distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
Articolo 15
Lo scioglimento dell’associazione è
deliberato dall’assemblea dei soci fondatori del quale provvederà
alla nomina di uno o più liquidatori. In tale ipotesi il patrimonio
dell’associazione sarà devoluto ad altra associazione avente
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della Legge 23/12/1996 n.
662 e salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.
Articolo 16
Per quanto non previsto dal presente
statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi
in materia. |