associazione umanitaria - humanitarian association

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S T A T U T O

"GOCCE NELL'OCEANO ONLUS"

(10 Maggio 2006) revisione (02 marzo 2007)

 

Articolo 1

E’ costituita l’associazione “GOCCE NELL’OCEANO ONLUS”

 

Articolo 2

L’associazione ha sede legale in Napoli alla Via Virginia Woolf, 10. La sua durata è a tempo indeterminato. Potranno essere istituite sedi secondarie.

 

Articolo 3

L’associazione non ha fini di lucro.

L’associazione è luogo di riunione dei soci e ed ha lo scopo la promozione di attività culturali in Italia ed all’Estero, in particolare in tutti i paesi del Continente Europeo e quello Africano, favorendo lo sviluppo tra i Soci e tra i cittadini in genere di iniziative destinate allo studio e alla conoscenza della formazione religiosa, culturale, sociale dei due continenti, tramite l’utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibile, essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di assistenza sociale e socio-sanitarie e beneficenza. Scopo dell’associazione è di soccorrere con i mezzi ritenuti più idonei le popolazioni che, in qualunque parte del mondo, sono vittime della fame e del sottosviluppo o comunque bisognose di aiuti economici, morali e sociali (umanitari).

L’associazione oltre ad operare in proprio, è disponibile alla cooperazione con altre Istituzioni o gruppi, inspirati agli stessi principi che animano l’Associazione stessa, per portare a compimento progetti concreti. Come strumenti operativi l’Associazione utilizzerà tutto ciò che è utile allo scopo:

  • Organizzazione di raccolte di generi di prima necessità oppure di denaro;

  • Formazione di persone per collaborare nel Terzo Mondo;

  • Invio di persone volontarie “in loco”per organizzare e seguire la distribuzione o la messa in opera concreta di quanto raccolto, o per una più stabile presenza di servizio;

  • Sostegno alle iniziative economiche intraprese nel territorio dei paesi poveri, anche mediante l’invio di denaro o di beni strumentali, al fine di fornire e costruire impianti, strutture e quant’altro consenta l’avvio e il consolidamento di processi autonomi di sviluppo economico in tali paesi;

  • Utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa e quant’altro utile per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della fame e del sottosviluppo;

  • Esercizio di attività commerciali i cui ricavi saranno destinati esclusivamente ed obbligatoriamente al perseguimento di fini di solidarietà

  • Organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico su problemi, economici, religiosi, educativi e culturali in genere.

  • Provvedere all’acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche audiovisivi materiale vario di interesse culturale a beneficio dei soci e di tutti gli interessati

  • Svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi sociali

  • Sollecitare lo svolgimento della vita associativa a favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze dei soci.

 

E’espressamente vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del comma 1 dell’art.10 D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come previsto dal comma 1 lettera e) del D.lgs. 460/1997

 

Articolo 4

L’associazione assume la figura dell’associazione non riconosciuta, a norma degli artt.36 e segg. del codice civile. L’associazione farà uso nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che tenderà ad adottare, nella propria denominazione della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS” come previsto dal comma 1 lettera i) del D.lgs. 460/1997

 

Articolo 5

Il fondo comune dell’associazione è costituito:

a)

Dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’associazione

b)

Dalle entrate istituzionali, costituite dalle quote associative, contributi e liberalità, nonché dei beni acquistati con esse:

c)

Da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e sussidi

d)

Dai corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, corrisposti per prestazioni di servizi o cessioni di beni non rientranti nell’art. 2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali dell’associazione senza specifica organizzazione:

e)

Dai corrispettivi specifici corrisposti per cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle indicate nel comma 4 dell’art. 148 del D.P.R. 917/86 effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti dei soci, nonché per cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai soci;

f)

Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

Articolo 6

I soci si dividono in:

  • Fondatori

  • Ordinari

  • Onorari

  • Sono soci Fondatori coloro che hanno costituito l’associazione

  • Sono soci ordinari coloro la cui domanda di ammissione sia stata accettata dagli organi sociali e che siano in regola con il pagamento della quota associativa

  • Sono soci onorari coloro (persone, enti o società, pubblici o privati) che, con particolari elargizioni, contributi o donazioni diano impulsi alle attività volte a perseguire gli scopi sociali.

Articolo 7

I soci hanno il:

    1)

    Dovere di versare la quota associativa

    2)

    Dovere di rispettare lo statuto il regolamento e le altre delibere sociali

    3)

    Dovere di partecipare attivamente alla vita dell’associazione

    4)

    Dovere di garantire l’unità operativa dell’associazione e di astenersi dal compiere ogni azione che possa essere di nocumento,

    5)

    Dovere di tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno,

    6)

    Dovere di rispettare le norme di convivenza democratica

Articolo 8

La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione.

Il recesso del socio si verifica automaticamente all’inizio dell’anno sociale nel caso di mancata corresponsione, entro il 31 gennaio, della quota associativa stabilita, ovvero per dichiarazione esplicita comunicata per iscritto al consiglio direttivo.

L’esclusione del socio, su proposta del Presidente può essere approvata dal consiglio direttivo per gravi motivi tra i quali rientra il comportamento non conforme ai doveri di cui all’art.8

 

Articolo 9

Sono organi dell’associazione

  • L’assemblea dei soci

  • Il consiglio direttivo

Articolo 10

L’assemblea è costituita da tutti i soci. Ciascun socio dispone di un singolo voto, qualunque sia la somma versata a titolo di quota associativa.

L’assemblea dei soci si riunisce ogni volta che il consiglio lo ritiene necessario, nonché quando lo richiede almeno i due quinti dei soci; l’assemblea è convocata di diritto entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario; la convocazione dei soci avverrà mediante affissione nella sede legale almeno 8 giorni prima della data stabilita per l’adunanza.

Tutti i soci e partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione cosi come previsto dal comma 1 lettera h) del D.lgs. 460/1997.

All’assemblea generale partecipano i soci maggiorenni di tutte le categorie con parità di voto.

Le delibere sono prese dai presenti per approvare il programma sociale per l’anno successivo, per approvare le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

La stesura del programma di attività sociale dell’anno successivo. L’assemblea nomina i membri

del consiglio direttivo.

Il lavori dell’assemblea sono presieduti dal presidente e dal segretario del consiglio direttivo.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’assemblea stabilisce la misura della quota associativa per l’anno in corso.

I soci sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella stabilita dall’assemblea, senza che ad essi possano essere riconosciuti maggiori diritti o prerogative all’interno dell’associazione; inoltre i contributi o le quote associative non possono essere trasferite ad eccezione di caso morte.

 

Articolo 11

Salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, l’assemblea dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quanto diversamente previsto nello statuto.

Le deliberazioni di scioglimento e quelle relative alla devoluzione del patrimonio residuo dell’associazione, devono essere rese con il voto favorevole di tre quarti dei soci.

 

Articolo 12

Il consiglio direttivo si compone di un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Del consiglio direttivo fanno parte:

il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere, i Consiglieri dell’associazione.

I membri del consiglio durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

La rappresentanza legale ed in giudizio dell’associazione spetta al Presidente del consiglio direttivo.

Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione di un membro del consiglio direttivo, la nomina spetta all’assemblea dei soci su proposta dello stesso consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente e/o dal vicepresidente ogni volta che ne faccia richiesta uno dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo: promuove, organizza, verifica e controlla le iniziative e le manifestazioni che, nell’attuazione delle linee programmatiche decise dall’assemblea dei soci fondatori rientrano fra gli scopi istituzionali.

Il consiglio direttivo, inoltre, convoca le assemblee.

Il consiglio direttivo entro il 30 aprile di ciascun anno, ha l’obbligo di redigere e per l’assemblea dei soci di approvare un rendiconto economico/finanziario relativo all’anno solare precedente, decide sulle domande di ammissione e, consultata l’assemblea dei soci.

 

Articolo 13

Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall’assemblea dei soci in assemblee straordinarie appositamente convocate.

 

Articolo 14

Durante la sua vita l’associazione non può in ogni caso distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Articolo 15

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea dei soci fondatori del quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In tale ipotesi il patrimonio dell’associazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

 

Articolo 16

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

ultima revisione 11 aprile, 2012 20.14